Art. 8.
(Norme transitorie).

      1. In via transitoria e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi professionali di cui all'articolo 5, comma 2, tutti coloro che, alla medesima data di entrata in vigore, sono in possesso del diploma di ottico e di un attestato rilasciato da un istituto di istruzione superiore di optometria, o da un istituto analogo istituito da enti territoriali o da questi riconosciuto.
      2. In via transitoria e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli ottici che dimostrano di aver esercitato tale professione per almeno cinque anni, essendo in possesso del titolo di ottico, è consentito di accedere a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 4.